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S.I.S.P.
Servizio Igiene Sanità Pubblica

Medicina Legale

Legge 210

Legge 210/1992. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La legge, i beneficiari, termini per la presentazione della domanda.

Presentazione

Cosa prevede la legge 210/1992

La legge 210/92 (art. 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.

Beneficiari

Nel dettaglio i beneficiari sono:
  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonch i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  • Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo;
  • Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

Termini per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.


Risorse per la Legge 210/1992

Presentazione - ambiti di competenza
La legge 210/1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Presentazione della domanda
La domanda di indennizzo, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, va presentata dall'interessato alla U.L.S.S. territorialmente competente.

Normativa
Il testo della Legge 210/1992.

Aggravamento o decesso
Presentazione della domanda di revisione del giudizio in caso di aggravamento. Successione al diritto di indennizzo in caso di morte del richiedente.

Ricorso
Il ricorso avverso il giudizio espresso dalla C.M.O è ammesso ai sensi dell'art. 5 della L. 210/92. Va presentato al Ministero della Salute tramite l'ULSS di Padova, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Modulistica
Schede per le richieste di indennizzo o ricorso.

Riferimenti

Sedi

Palazzo della Sanità, via Salvo d'Acquisto n. 7, 37122 Verona.
Tel.: 045 807 60 90
Fax: 045 807 60 24
Ricevimento del pubblico su appuntamento

icona posta certificataPosta certificata

Indirizzo di posta elettronica certificata: medicinalegale.ulss20.verona@pecveneto.it

Responsabile

Dott.ssa Silvana Beltrame

Referente

Tdp Daniela Piccolo

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