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S.P.I.S.A.L.
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Il cittadino e l'impresa
Testo unico sicurezza sul lavoro: D.lgs 81/2008 - Nomina RSPP o ASPP
Novità normative
Il nuovo Testo unico non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro). Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento certo, probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che venendo meno l’obbligo di tale comunicazione, possa essere utile un atto interno (ad esempio un verbale del consiglio di amministrazione ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, e con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca). Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e) nel documento o autocertificazione dei rischi.Caratteristiche per la Nomina RSPP o ASPP
E' possibile nominare ex novo RSPP e ASPP in possesso dei due requisiti:- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione previsti dalla Conferenza Stato-Regioni (Moduli A, B e C).
Tabella 1: RSPP
| Durata dell'incarico in atto |
Titolo di studio | Esonero | Formazione di base | Aggiornamento quinquennale |
| RSPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 | Qualsiasi | Esonerato dal modulo A e dal Modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO) |
Modulo C |
Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
| RSPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 | Qualsiasi | Esonerato dal modulo A |
Modulo B Modulo C |
Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
| RSPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97 | Diploma scuola secondaria superiore |
Esonerato dal modulo A | Modulo B Modulo C |
Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
Tabella 2: ASPP
| Durata dell'incarico in atto |
Titolo di studio | Esonero | Formazione di base | Aggiornamento quinquennale |
| ASPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 |
Qualsiasi |
Esonerato dal modulo A e dal modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO) |
Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
|
| ASPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 |
Qualsiasi | Esonerato dal modulo A |
modulo B |
Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
| ASPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97 |
Diploma scuola secondaria superiore |
Esonerato dal modulo A |
Modulo B |
Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3) |
Tabella 3: Aggiornamento quinquennale
| Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 | Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 | Attivi in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 e al contempo in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 | |
| RSPP | 40 ore (20% = 8 ore) | 60 ore (20% = 12 ore) | 100 ore (20% = 20 ore) |
| ASPP | 28 ore (20% = 5,6 ore) | 28 ore (20% = 5,6 ore) | 28 ore (20% = 5,6 ore) |
Approfondimenti
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a responsabile o addetto dei servizi di prevenzione e protezione. A seguito dell’emanazione del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si precisano alcuni aspetti relativi ai requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a Responsabile o Addetto dei servizi di prevenzione e protezione.
Scarica le principali norme di riferimento
Accordo Governo-Regioni attuativo art. 2 Legge 195 del 23 giugno 2003 sui corsi RSPP
Scarica l'accordo Governo le Regioni e Provincie autonome
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195
D.Lgs 195 del 23/05-2003. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Scarica il Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195
Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino
DECRETO 10 ottobre 2005. Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).
Scarica il modello di libretto formativo per il cittadino
Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997
D.M. 16/01/97. Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Scarica il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997
DECRETO 16 Marzo 2007
Decreto 16/03/2007. Determinazione delle classi delle lauree universitarie.
Scarica il Decreto 16 marzo 2007
Accordo sul D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione del lavoratori sui luoghi di lavoro
Scarica l'accordo sul D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281
Altre risorse per la Legge 81
Legge 81/2008
D.lgs 9 aprile 2008 n. 81. Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo costituiscono l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Percorso formativo RLS
Documento di intesa tra Organismo Paritetico Provinciale di Verona e Spisal Ulss 20, 21 e 22 sul nuovo percorso formativo per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Sorveglianza sanitaria - scheda raccolta informazioni
Trasmissione da parte del medico competente tramite via telematica delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio del lavoratori, secondo l'articolo 40 del D.lgs 81 del 2008.
Stress lavoro correlato
Lo stress da lavoro può causare danni psicosociali o fisici ed è tra le cause più comuni di malattia dei lavoratori in tutta la UE
Nomina RSPP e ASPP
Legge 81/2008. Requisiti per la nomina del Responsabile e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione.
Gruppi di lavoro
Gli SPISAL della provincia di Verona con l'INAIL, la DPL e le parti sociali hanno attivato tre gruppi di lavoro sulla Legge 81/2008, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123.
Il Medico Competente
Il medico competente collabora alla programmazione, predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori
Approfondimenti
Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs 81 del 9 aprile 2008). Primi chiarimenti e considerazioni. Documentazione e video.
Scadenze e proroghe
Calendario delle scadenze e delle proroghe del D.lgs 81
Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro
Il fumo rappresenta un problema di sanità pubblica a livello mondiale ed è causa di molteplici malattie, compresi i tumori. Chi respira fumo passivo ha molte probabilità di ammalarsi rispetto ai non esposti
Test conoscenza italiano lavoratori immigrati
Il progetto regionale "promossi in classe" ha sperimentato un test utilizzabile in azienda per valutare la competenza linguistica dei lavoratori
stranieri, al fine di conoscere i passi necessari nell'organizzazione della informazione e formazione dei lavoratori
Sicurezza sul lavoro: manuali di approfondimento
Manuali, guide, strumenti per la diffusione e il radicamento della cultura della sicurezza sul luogo di lavoro
Convegni, conferenze, incontri
Incontri, conferenze, eventi in tema di Legge 81 nuovo Testo Unico sicurezza sul lavoro
Il percorso
Come si è arrivati alla stesura del Decreto legislativo 81/2008.
Riferimenti
Palazzo della Sanità
Via S. D'Acquisto n.7 - Palazzo della Sanità
Tel. 045 - 807 50 22 - 045 807 50 17 / 045 807 50 48 (Front Office) - Fax 045 807 50 13
e-mail: spisal@ulss20.verona.it
Accesso al pubblico SPISAL: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,00
Accesso al pubblico Front office del Dipartimento di Prevenzione e segreteria SPISAL Verona: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Accesso al pubblico Front office del Dipartimento di prevenzione e segreteria SPISAL San Bonifacio: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Posta certificata
U.O. Medicina del Lavoro e promozione salute: Ambulatorio
e-mail: spisal.ambulatorio@ulss20.verona.it
Visite per: minori apprendisti (solo accertamenti strumentali), lavoratrici madri, ex esposti cancerogeni, idoneità al lavoro.
Accesso al pubblico
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle ore 08,00 alle ore 12,00
Informazioni e appuntamenti telefono: 045 807 59 23
N.B. ogni prestazione viene effettuata solo su prenotazione
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