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S.I.A.N
Servizio Igiene Alimenti Nutrizione

Corso per alimentaristi

Con la legge 19 dicembre 2003, n. 41, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che gli accertamenti sanitari e quindi il relativo "libretto sanitario" per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari, siano sostituiti da misure di autocontrollo e percorsi formativi/informativi professionali che devono essere organizzati da enti riconosciuti.

 

Prolungamento durata validità del corso da due a tre anni dalla data del rilascio

Decreto Dirigente Regionale n.388 del 09.08.2007: L.R. n. 41/2003, art. 1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Modifica della tempistica relativa al rinnovo dei percorsi formativi/informativi e di autocontrollo (pdf 340Kb);

Corsi per formatori

Decreto n. 438 del 24/11/2004:
Documentazione da trasmettere da parte dei formatori (responsabili dell'organizzazione e dell'effettuazione dei corsi relativi al personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari di origine vegetale e/o animale);

Lettera d'incarico
per collaborazione / consulenza in atto con l'azienda che ha delegato l'effettuazione delle procedure formative / informative sostitutive del libretto di idoneità sanitaria. Nel caso in cui l'azienda incarichi un consulente, ogni singolo corso potrà essere tenuto ai dipendenti della sola azienda interessata. Non sono quindi ammessi corsi con accorpamento di dipendenti appartenenti ad aziende diverse;

Allegato C
(completo di firma del R.I.A. e R.C.) al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente in base alla sede della ditta/attività - Scarica l'allegato C (pdf 0,05Mb)

Fotocopia
del libretto formativo rilasciato dall'ente accreditato dalla Regione Veneto, qualora diverso da ULSS 20. Tale documentazione può essere anticipata via fax allo 045 807 50 03 con successiva spedizione in originale. Si ricorda che l'industria alimentare interessata dovrà comunicare preventivamente a questo Dipartimento la data di effettuazione del corso che sarà effettuato dal Responsabile dell'industria o dal delegato (dipendente/operatore) specificamente individuato, almeno trenta giorni prima (Decreto Giunta Regionale 0438 del 24 novembre 2004).

A conclusione del corso tenuto dal docente formatore sarà rilasciata, ai partecipanti che hanno superato i test di valutazione, l'attestazione come da allegato D

Corsi per addetti nell'ambito alimentare

Decreto Dirigente Regionale n.388 del 09.08.2007: L.R. n. 41/2003, art. 1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Modifica della tempistica relativa al rinnovo dei percorsi formativi/informativi e di autocontrollo (pdf 340Kb);

Con la legge 19 dicembre 2003, n. 41, la Giunta Regionale ha disposto che gli accertamenti sanitari e quindi il relativo "libretto sanitario" per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari, siano sostituiti da misure di autocontrollo e percorsi formativi/informativi professionali che devono essere organizzati da enti riconosciuti.

Elenco degli accreditati ai corsi per Verona e provincia

L'elenco degli accreditati viene aggiornato mensilmente sul sito della Regione del Veneto. Si riportano gli elenchi approvati a marzo 2010, ma si rinvia al sito regionale per il dato più aggiornato. Vai a: elenchi approvati a marzo 2010Sito Regione Veneto - formazione continua e permanente

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 2003 n. 41 relativamente alle misure di autocontrollo, formazione ed informazione, finalizzate alla prevenzione del rischio derivante dalla manipolazione di alimenti per le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e agli artt. 37, 39 e 40 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, si precisa quanto segue:

  • Il libretto di idoneità sanitaria non è previsto per il personale addetto alla commercializzazione e alla distribuzione di alimenti che maneggia esclusivamente unità confezionate per le quali non sussiste la possibilità di contatto, neppure indiretto, con gli alimenti contenuti nelle confezioni stesse, come meglio precisato dal punto 2A3 della Circolare della Regione Veneto 29 aprile 1997, n. 3 "Sorveglianza sanitaria sugli alimentaristi", in cui sono state individuate alcune attività, per le quali, il libretto di idoneità sanitaria non viene rilasciato.

  • Ciò premesso, sono stati individuati due gruppi di operatori del settore alimentare, caratterizzati dalla non manipolazione o dalla manipolazione di alimenti che vengono meglio identificati, anche se solo in maniera esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti elenchi:

Gruppo 1

Chi non manipola alimenti (per costoro le misure informative-formative sono assolte con la presa visione e sottoscrizione da parte dell'operatore alimentare dell'allegato DECALOGO ITALIANO; ITALIANO-INGLESE; ITALIANO-CINESE; ITALIANO-ARABO.)

  • Imbottigliamento (cantinieri)
  • Lavapiatti
  • Vendita frutta/verdura
  • Venditori alimenti confezionati non deperibili
  • Mugnai
  • Personale degli asili e delle scuole materne che non manipola alimenti

Gruppo 2

Chi manipola alimenti, anche per successiva vendita (per costoro il CORSO è OBBLIGATORIO)

  • Cuochi
  • Aiuto cuochi
  • Pizzaioli
  • Catering
  • Camerieri
  • Pasticceri
  • Gelatieri
  • Gelatai
  • Pescivendoli
  • Pastai
  • Macellai
  • Lattiero Caseari
  • Macellatori
  • Sezionatori
  • Dolciumi sfusi

4° Gamma

Alimentaristi

Baristi (sia che manipolino alimenti, sia che somministrino solo bevande od alimenti confezionati)

Mungitori

Trasportatori che durante le fasi del trasporto possono entrare in contatto con alimenti non confezionati

Panificatori

Non sono soggetti all'obbligo di sottostare alle misure informative/formative previste dalla Normativa Regionale le persone in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea in Medicina e Chirurgia
  • Laurea in Medicina Veterinaria
  • Laurea in Scienze Biologiche (o titolo equipollente)
  • Laurea in Scienze e Tecnologia Alimentare (o titolo equipollente)
  • Laurea di Assistente Sanitario (o titolo equipollente)
  • Laurea in Tecnica della Prevenzione (o titolo equipollente)
  • Laurea in Scienze Infermieristiche (o titolo equipollente)
  • Laurea di Dietista (o titolo equipollente)
  • Laurea in Farmacia
  • Laurea in Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente)
  • Laurea in Chimica o in Chimica Industriale
  • Laurea in biotecnologie
  • Diploma di Tecnico dei Servizi di ristorazione, rilasciato da un Istituto Professionale Alberghiero

Il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da un Istituto Professionale Alberghiero, consente di ritenere assolto l'obbligo di partecipare al corso di cui trattasi per i due anni successivi al loro conseguimento:

  • Diploma di operatore di cucina
  • Diploma di operatore di sala

Rinnovo

Per le attività esemplificate nel gruppo 2, le procedure informative/formative di cui all'art. 1 L.R. 41/2003 sono assolte con la partecipazione (titolari e operatori alimentari, dipendenti/collaboratori), al corso.


Entro due anni dalla

Scadenza del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 283/1962;

Consegna del documento "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" di cui all'allegato B, relativamente alle nuove attività, ai neo assunti e agli stagionali. Per questi ultimi i due anni s'intendono a partire dalla data di sottoscrizione, per presa visione del già citato documento di cui all'allegato B;

Entro tre anni dalla

Consegna dell'attestazione relativa alla partecipazione con esito favorevole al corso.


N.B.: Rimane esente dal possesso del libretto di idoneità sanitaria il "personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico", secondo quanto già disposto dall'art. 92 punto 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Approfondimenti

Testo o Estratto Bando di Gara

Regione Veneto: Piano triennale per la formazione professionale continua (2010-2012). Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per il rilascio del libretto formativo e rinnovo dell'attestazione per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (art. 1, L.R. 41/2003)

Modulistica attività fondi regionali/nazionali e riconoscimento

Personale addetto alla produzione-vendita sostanze alimentari (ex libretti sanitari): programmazione e gestione

Riferimenti

Sedi

Centrale
Via Salvo D'Acquisto n. 7, 37122 Verona
e-mail: sian.alimenti@ulss20.verona.it
Front Office: 045 807 50 48 - 045 807 50 77
Fax: 045 807 50 03
e-mail: dip.prevenzione@ulss20.verona.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Periferica
Via Montanara n. 2, 37030 Colognola ai Colli (VR)
Informazioni: 045 613 82 76
Fax: 045 613 82 79

Orario apertura al pubblico

Verona
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Colognola ai Colli (VR)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

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Indirizzo di posta elettronica certificata: sian.ulss20.verona@pecveneto.it

Responsabile

Dott.ssa Linda Chioffi

Personale

Cannas Luciano, Chioffi Linda, De Paoli Norma, Eridani Antonio, Fantini Valeria, Ferreri Anna Maria, Guarda Pietro, Gudenzi Francesca, Marrazzo Filomena, Martinelli Donato, Milan Pietro, Montoli Monica, Pozzani Laura, Rebonato Valeria, Zambaldo Luigi.